Una donna anziana in sedia a rotelle elettrica e un uomo con bastone osservano la segnaletica in un nodo di scambio tra stazione ferroviaria e aeroporto.

Dopo molti anni di attesa, l’Unione europea ha approvato il Regolamento 2026/2202, pubblicato il 2 ottobre 2026, che introduce nuove tutele per i passeggeri del trasporto aereo. Le disposizioni diventeranno applicabili dal 23 ottobre 2027, concedendo alle compagnie e agli aeroporti il tempo necessario per adeguare procedure, sistemi informatici e servizi di assistenza.

È un passo avanti particolarmente importante per le persone con disabilità, ma sarebbe riduttivo considerarlo un provvedimento destinato soltanto a loro. La difficoltà di muoversi può essere permanente oppure temporanea e può riguardare una persona anziana, una donna in gravidanza, chi ha subito un intervento, chi cammina con le stampelle o chi, anche solo per alcune settimane, non riesce ad affrontare lunghe distanze, scale e cambi di percorso.

L’accessibilità, quindi, non tutela una minoranza separata dal resto della popolazione: costruisce un sistema di mobilità più sicuro e utilizzabile da tutti.

L’accompagnatore potrà sedere accanto senza supplementi

Una delle novità più significative riguarda il posto dell’accompagnatore. Quando la presenza di un’altra persona è necessaria per prestare assistenza, la compagnia dovrà assegnarle, quando disponibile, un posto accanto al passeggero senza applicare costi aggiuntivi per la scelta del sedile.

L’accompagnatore dovrà naturalmente acquistare il proprio biglietto, ma non potrà essere richiesto un ulteriore supplemento per consentirgli di sedere vicino alla persona assistita.

Non si tratta di una semplice comodità. Durante il volo l’accompagnatore può essere indispensabile per comunicare, assumere farmaci, mangiare, spostarsi o affrontare una situazione di emergenza. Separare le due persone significa compromettere concretamente la sicurezza e l’autonomia del passeggero.

Maggiori garanzie per carrozzine e ausili

Il regolamento interviene anche sul danneggiamento o sulla perdita di sedie a rotelle e altri ausili per la mobilità.

È opportuno, tuttavia, precisare un aspetto importante: non viene introdotto in ogni caso e automaticamente un rimborso illimitato. Il passeggero potrà presentare gratuitamente, entro il momento del check-in, una dichiarazione speciale che indichi il valore di sostituzione dell’ausilio. In presenza di questa dichiarazione, l’eventuale risarcimento potrà essere rapportato al valore dichiarato e non soltanto ai limiti ordinari previsti per i bagagli.

La compagnia dovrà inoltre compiere ogni ragionevole sforzo per mettere rapidamente a disposizione un ausilio sostitutivo adeguato. È una tutela fondamentale, perché una carrozzina non è un normale bagaglio: è uno strumento personale di libertà, autonomia e partecipazione alla vita sociale.

Assistenza in ritardo e coincidenze perse

Vengono rafforzate anche le garanzie quando un passeggero perde il volo o una coincidenza a causa di un ritardo nel servizio di assistenza aeroportuale.

In questi casi dovranno essere assicurate soluzioni alternative, assistenza e riprotezione del viaggio. La responsabilità organizzativa non potrà ricadere sulla persona che ha richiesto correttamente il servizio ed è arrivata nei tempi indicati.

Il regolamento contrasta inoltre la cosiddetta pratica del “no-show”: quando andata e ritorno fanno parte dello stesso contratto, il mancato utilizzo del viaggio di andata non potrà determinare automaticamente la cancellazione del ritorno o l’imposizione di una penalità.

L’accessibilità deve comprendere l’intero viaggio

Il miglioramento del trasporto aereo rischierebbe però di rimanere incompleto se una persona non riuscisse a raggiungere autonomamente l’aeroporto o incontrasse ostacoli lungo il tragitto ferroviario.

In Italia la rete comprende più di duemila stazioni ferroviarie attive. Secondo i dati diffusi da Rete Ferroviaria Italiana nell’ottobre 2026, 678 stazioni risultano prive di barriere architettoniche, mentre il servizio di assistenza è presente in oltre 380 stazioni ed è coordinato attraverso 16 Sale Blu. RFI ha inoltre avviato un programma di riqualificazione rivolto alle 600 stazioni maggiormente frequentate.

Gli interventi comprendono l’innalzamento dei marciapiedi, ascensori, rampe, percorsi tattili, segnaletica e sistemi di informazione più accessibili. Sono progressi reali, ma i numeri mostrano che l’accessibilità non è ancora uniforme sull’intera rete.

Anche molti treni ad alta velocità, Intercity e regionali dispongono di spazi per le carrozzine e servizi igienici accessibili. Le situazioni, tuttavia, cambiano secondo il tipo di convoglio e spesso i posti disponibili sono soltanto due. Alcuni treni regionali più datati presentano ancora difficoltà nell’accesso, nell’utilizzo dei servizi o nel superamento del dislivello tra banchina e carrozza.

Dall’assistenza all’autonomia

Le Sale Blu e il personale specializzato svolgono una funzione preziosa, ma il vero obiettivo non può essere soltanto quello di assistere una persona davanti a ogni ostacolo. Occorre progressivamente eliminare gli ostacoli stessi.

Una mobilità realmente inclusiva richiede:

  • informazioni chiare e disponibili in formati accessibili;
  • ascensori e rampe sempre funzionanti;
  • collegamenti semplici tra treno, stazione e aeroporto;
  • servizi prenotabili con procedure rapide;
  • personale adeguatamente formato;
  • mezzi progettati secondo criteri di accessibilità universale;
  • assistenza presente quando necessaria, senza trasformarla in un obbligo per poter viaggiare.

Il protocollo avviato tra RFI e Aeroporti di Roma per coordinare l’assistenza dei viaggiatori con mobilità ridotta presso l’aeroporto di Fiumicino rappresenta, da questo punto di vista, un’esperienza interessante: la persona non dovrebbe essere costretta a ricominciare ogni volta da capo passando dal treno all’aeroporto e poi all’aereo.

Un progresso importante, non il punto di arrivo

Il nuovo regolamento europeo costituisce una svolta positiva, perché riconosce che il diritto di viaggiare non può dipendere dalle condizioni fisiche del passeggero o dalla disponibilità occasionale di qualcuno che lo aiuti.

Ma la vera sfida sarà l’attuazione concreta. Le norme dovranno tradursi in servizi verificabili, responsabilità precise e procedure semplici.

Per la Fondazione COINSIEME, una mobilità può dirsi davvero accessibile quando una persona con disabilità, un anziano, una donna in gravidanza o un viaggiatore temporaneamente infortunato possono programmare il proprio percorso senza paura, senza controlli estenuanti e senza dover affidare alla fortuna la riuscita del viaggio.

L’accessibilità non è una concessione. È una componente essenziale della libertà personale e, prima o poi, può diventare una necessità per ciascuno di noi.

Approfondimenti: Regolamento (UE) 2026/2202 · Servizi di assistenza RFI

Condividi questo articolo