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Lavoro e disabilità: 25 milioni di euro per le assunzioni negli enti del Terzo Settore. Cosa chiariscono le FAQ ministeriali

A cura di Fondazione COINSIEME ETS · Pubblicata il
Documentazione verificata il 28 ottobre 2026 · FAQ aggiornate al 27 ottobre 2026

Un contributo fino a 12.000 euro per ogni assunzione, più una componente mensile, per favorire l’occupazione stabile dei giovani con disabilità. Domande entro il 31 dicembre 2026. Un’opportunità da conoscere e utilizzare, soprattutto per le cooperative sociali.

Il lavoro è uno degli strumenti più importanti per costruire autonomia, partecipazione sociale e piena cittadinanza delle persone con disabilità. Per questo merita attenzione la misura del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri: 25 milioni di euro per incentivare assunzioni a tempo indeterminato di giovani con disabilità negli enti del Terzo Settore.

Le risorse sono stanziate per il 2027, mentre assunzioni, trasformazioni e presentazione delle domande devono rispettare i termini del 2026. Con la modulistica e le FAQ aggiornate al 27 ottobre 2026, gli enti hanno indicazioni operative per valutare l’accesso al contributo.

Chi può beneficiare dell’incentivo

Possono richiederlo gli enti del Terzo Settore individuati dall’articolo 4 del Codice del Terzo Settore e iscritti al RUNTS, alle condizioni previste dal decreto.

La misura riguarda persone con disabilità di età inferiore a 35 anni assunte ai sensi della legge 68/1999, a tempo indeterminato, per attività conformi allo statuto del datore di lavoro.

Sono ammesse anche le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine. Le FAQ chiariscono che il part-time è ammesso sia per le nuove assunzioni sia per le trasformazioni, purché ricorrano tutti gli altri requisiti.

Assunzioni e trasformazioni devono essere effettuate dal 23 luglio al 31 dicembre 2026.

Per le cooperative sociali è un’occasione per rafforzare percorsi che prevedano accompagnamento, valorizzazione delle competenze e condizioni di lavoro adeguate: la sola assunzione non esaurisce l’inclusione.

Quanto vale il contributo

Per ogni assunzione ammissibile sono previsti importi massimi di:

Il contributo è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili. Se le domande ammissibili superano lo stanziamento, gli importi sono rideterminati proporzionalmente.

È cumulabile con altri incentivi all’assunzione delle persone con disabilità, nel rispetto delle disposizioni applicabili e dei limiti sugli aiuti de minimis. Non spetta invece per lavoratori che abbiano già beneficiato dell’incentivo dell’articolo 28 del decreto-legge 48/2023, anche presso un diverso datore di lavoro.

Le condizioni da verificare

L’ente deve essere in regola con DURC, obblighi della legge 68/1999 e verifiche previste dall’articolo 48-bis del DPR 602/1973. Sono richieste anche le condizioni relative ai tre anni precedenti la domanda: nessun ricorso all’esonero dell’articolo 5, comma 3, della legge 68/1999, nessun rifiuto di assunzione ai sensi dell’articolo 9 e nessuna delle sanzioni dell’articolo 15. Il decreto richiede inoltre che non siano state commesse violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il datore di lavoro deve informare il servizio di collocamento mirato territorialmente competente, anche per consentire accompagnamento all’inserimento, consulenza e individuazione degli accomodamenti ragionevoli. Nell’istanza va attestata l’avvenuta comunicazione.

Se il rapporto si interrompe o cessa prima del 31 dicembre 2026, il contributo non viene erogato.

Come presentare domanda

La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2026, esclusivamente via PEC, utilizzando il modello predisposto dal Dipartimento e allegando la dichiarazione sostitutiva richiesta. Le domande tardive sono inammissibili.

PEC per l’invio: inclusionelavorativa.disabilita@pec.governo.it

Email per chiarimenti: inclusionelavorativa.disabilita@governo.it

Occorre predisporre dati dell’ente e del rappresentante legale, iscrizione al RUNTS, dati dei lavoratori, codici delle comunicazioni obbligatorie, informazioni sul collocamento mirato, dichiarazioni sui requisiti e sugli aiuti de minimis, quando applicabili. Le FAQ richiedono un conto intestato all’ente e dedicato ai sensi della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari.

Il riconoscimento non è automatico: sono previste istruttoria e pubblicazione dell’elenco dei destinatari attraverso il codice identificativo dell’istanza. Il contributo complessivo viene erogato in un’unica soluzione.

Il punto di vista di Fondazione COINSIEME ETS

La disponibilità di risorse per incentivare l’occupazione è una notizia positiva. Ma l’obiettivo non può essere soltanto aumentare il numero dei contratti.

Un’assunzione diventa vera inclusione quando la persona trova un lavoro dignitoso, accessibile, coerente con le proprie capacità e sostenuto da un ambiente capace di valorizzarne le competenze.

Per questo gli incentivi dovrebbero accompagnarsi al rafforzamento del collocamento mirato, delle collaborazioni tra enti del Terzo Settore e imprese e degli strumenti di supporto dopo l’assunzione.

Le cooperative sociali possono contribuire costruendo reti territoriali, individuando opportunità lavorative e promuovendo accomodamenti ragionevoli. COINSIEME invita gli enti interessati a esaminare tempestivamente la misura, verificando le assunzioni già effettuate nel periodo ammissibile e quelle programmabili entro fine anno.

L’incentivo economico è uno strumento. Il risultato da perseguire è un lavoro stabile, una maggiore autonomia e una partecipazione piena alla vita della comunità.

Documentazione ufficiale

Questa scheda è una rielaborazione informativa di COINSIEME. La fonte istituzionale è il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Prima di presentare domanda verificare il testo del decreto, le FAQ e gli eventuali aggiornamenti ministeriali.